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Sicurezza sul lavoro · Formazione dei lavoratori

Formazione sulla sicurezza: chi deve farla, quante ore e cosa cambia con il nuovo accordo

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore secondo il rischio dell’attività, il prima possibile dall’assunzione e comunque entro 60 giorni, con un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Preposti, dirigenti, addetti all’antincendio e al primo soccorso hanno corsi propri. Il nuovo accordo Stato-Regioni del 2025, pienamente applicabile da maggio 2026, ha rivisto durata e regole dei corsi, ha reso biennale l’aggiornamento dei preposti e ha introdotto un percorso obbligatorio anche per i datori di lavoro.

Aggiornato il Lettura 3 minuti Guida di Intervento.it · al tuo caso risponde un consulente della sicurezza verificato

In breve

  • Lavoratori: 4 ore generali + 4, 8 o 12 ore specifiche (rischio basso, medio, alto); aggiornamento 6 ore ogni 5 anni.
  • Preposti: corso di 12 ore in presenza o videoconferenza, aggiornamento ogni 2 anni.
  • Il nuovo accordo prevede un corso obbligatorio anche per i datori di lavoro, con tempi transitori per mettersi in regola.
  • Ai corsi serve almeno il 90% di frequenza per accedere alla verifica finale e ottenere l’attestato.
  • La formazione si fa in orario di lavoro e a carico del datore: non costa nulla al lavoratore.

Chi deve fare quale corso

FiguraCorso baseAggiornamento
Lavoratori4 ore generali + 4/8/12 ore specifiche secondo il rischio6 ore ogni 5 anni
Preposti12 ore, in presenza o in videoconferenza sincronaOgni 2 anni
DirigentiCorso dedicato su gestione e responsabilitàPeriodico
Datori di lavoroNuovo percorso obbligatorio previsto dall’accordo 2025Periodico
Datore che fa da RSPPCorso specifico, di durata crescente con il rischioPeriodico
Rappresentante dei lavoratori (RLS)32 oreAnnuale, 4 o 8 ore secondo le dimensioni
Addetti antincendioCorso di livello 1, 2 o 3 secondo il rischio incendioOgni 5 anni
Addetti al primo soccorso12 o 16 ore secondo il gruppo dell’aziendaOgni 3 anni, almeno la parte pratica

Il livello di rischio per la formazione specifica dipende dal settore dell’attività (codice ATECO) e da quanto emerge dal DVR: vedi valutazione dei rischi.

Quando va fatta

  • Per i nuovi assunti va completata prima possibile e comunque entro 60 giorni dall’assunzione; nel frattempo il lavoratore non va esposto a rischi per cui non è formato.
  • Va ripetuta o integrata quando cambia la mansione, si introducono nuove attrezzature, sostanze o tecnologie.
  • Per lavoratori stagionali e somministrati valgono le stesse regole, con possibilità di riconoscere la formazione già fatta se documentata.
  • Chi cambia azienda nello stesso settore può far valere i crediti formativi degli attestati validi.

Come devono essere fatti i corsi

  • Erogati da soggetti formatori riconosciuti (enti accreditati, organismi paritetici, associazioni, o il datore stesso con docenti qualificati) con i requisiti dell’accordo.
  • Massimo 30 partecipanti per le parti in aula; per le esercitazioni pratiche un rapporto più stretto tra docente e allievi.
  • Registro presenze, frequenza minima del 90%, verifica finale e attestato.
  • L’e-learning è ammesso per alcune parti e figure, non per la formazione pratica né per i corsi dei preposti.
  • La formazione deve essere comprensibile: per i lavoratori stranieri va verificata la conoscenza della lingua usata.

Diffida di attestati venduti online senza partecipazione reale: non hanno valore e, dopo un infortunio, pesano sulla responsabilità del datore.

Attrezzature e lavori particolari

Per usare alcune attrezzature serve un’abilitazione specifica, con teoria e pratica: carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru, trattori, escavatori, pompe per calcestruzzo e altre. Corsi dedicati servono anche per i lavori in ambienti confinati, in quota con funi, per i lavoratori addetti alla segnaletica stradale e per i lavori elettrici. Il nuovo accordo ha aggiornato anche questi percorsi: la formazione fatta prima va verificata e, se non conforme, ripetuta.

Documentare e tenere sotto controllo le scadenze

Conserva per ogni lavoratore gli attestati, i programmi e i registri, e tieni uno scadenziario degli aggiornamenti: con preposti ogni 2 anni, primo soccorso ogni 3 e lavoratori ogni 5, le scadenze si sovrappongono facilmente. In un’ispezione la mancata formazione è una delle violazioni più contestate: vedi ispezioni e verbali. La formazione dei nuovi assunti va pianificata già al momento dell’assunzione: assunzioni e contratti.

Casi particolari

  • Lavoro agile: chi lavora da remoto riceve un’informativa scritta sui rischi e la formazione su videoterminali e ambienti di lavoro diversi dall’ufficio.
  • Tirocinanti e apprendisti: sono equiparati ai lavoratori e vanno formati prima di essere esposti ai rischi.
  • Soci lavoratori e collaboratori familiari: per le imprese familiari e i lavoratori autonomi gli obblighi sono ridotti, ma la formazione resta una facoltà fortemente consigliata, e in cantiere spesso richiesta.
  • Costi: molte aziende possono finanziare i corsi con i fondi interprofessionali a cui versano già un contributo; vale la pena verificarlo prima di pagare.

Sanzioni

La mancata formazione di lavoratori, preposti e addetti è punita con l’arresto o con ammende a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, per ogni lavoratore interessato, con importi rivalutati periodicamente. Di solito l’ispettore impartisce una prescrizione: se l’azienda si mette in regola nei tempi e paga la sanzione ridotta, il reato si estingue. Dopo un infortunio, la mancata formazione aggrava molto la responsabilità.

Cosa fa il consulente su Intervento

Indica attività, codice ATECO, numero di lavoratori e mansioni, e allega gli attestati che hai. L’orientamento gratuito ti dice cosa sembra mancare. Con l’Esperto un consulente della sicurezza verificato ti risponde per iscritto entro 4 ore: corsi obbligatori per ogni figura, scadenze, priorità e cosa cambia per te con il nuovo accordo. Con il livello Soluzione ti propone un piano formativo e un preventivo.

Da sapere

Questa guida descrive le regole generali in vigore al 20 ottobre 2026, con il nuovo accordo sulla formazione. Durate e regimi transitori dipendono dalla figura e dal settore: per un piano preciso servono DVR e attestati esistenti.

Richieste come queste

Scrivile con parole tue: i termini tecnici li trova l’AI e il professionista legge i documenti che alleghi.

Domande sulla formazione per la sicurezza

Quante ore di formazione sulla sicurezza servono ai lavoratori?

Quattro ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica, secondo il livello di rischio dell’attività. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.

Entro quando va fatta la formazione a un nuovo assunto?

Prima possibile e comunque entro 60 giorni dall’assunzione. Nel frattempo il lavoratore non deve essere esposto a rischi per cui non ha ricevuto formazione e addestramento.

Cosa cambia con il nuovo accordo Stato-Regioni?

Riorganizza tutti i corsi in un unico testo: nuovi standard su aule, frequenza e verifiche, aggiornamento biennale per i preposti, un percorso obbligatorio per i datori di lavoro e regole aggiornate per le attrezzature. È pienamente applicabile da maggio 2026.

La formazione sulla sicurezza si può fare online?

In parte: l’e-learning è ammesso per alcune parti teoriche, non per l’addestramento pratico né per i corsi dei preposti, che vanno fatti in presenza o in videoconferenza sincrona. Servono comunque registro, frequenza minima e verifica finale.

Chi paga i corsi di sicurezza?

Il datore di lavoro. La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare costi per i lavoratori.

Quanto costa un parere su Intervento?

L’orientamento è gratuito. La risposta scritta di un consulente della sicurezza verificato (Esperto) costa 29,90 € IVA inclusa, entro 4 ore; il piano formativo è con il livello Soluzione, su preventivo.

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