In breve
- Con dipendenti: accordo con RSU/RSA o autorizzazione dell’Ispettorato prima dell’installazione, anche se c’è un solo lavoratore.
- Cartello informativo prima dell’area ripresa, con titolare e finalità; informativa completa disponibile.
- Conservazione: il minimo necessario, di solito 24-72 ore; periodi più lunghi vanno motivati.
- Mai telecamere in bagni, spogliatoi o aree di riposo; mai per controllare la produttività.
- Condominio: delibera dell’assemblea; casa privata: solo la propria proprietà.
Cosa serve, caso per caso
| Dove | Cosa serve |
|---|---|
| Azienda o negozio con dipendenti | Accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, cartelli, informativa ai lavoratori e ai clienti, regole su accesso e conservazione. |
| Negozio senza dipendenti | Cartelli, informativa, inquadrature limitate al locale, conservazione breve. |
| Condominio, parti comuni | Delibera dell’assemblea, cartelli, regole su chi accede alle immagini, conservazione breve. |
| Casa privata | Solo la propria proprietà; se si riprendono spazi altrui o pubblici si applica la normativa privacy completa. |
| Casa con colf o badante | Il lavoratore va informato; niente riprese nelle zone a lui riservate. |
Telecamere e dipendenti: accordo o autorizzazione
Lo Statuto dei lavoratori ammette impianti da cui può derivare un controllo a distanza solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio, e solo dopo:
- un accordo con la RSU o le RSA, se presenti; oppure
- l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, richiesta con una domanda che descrive impianto, posizione delle telecamere, inquadrature e motivazioni.
Vale anche con un solo dipendente e anche se le telecamere sono spente durante l’orario di lavoro, quando comunque potrebbero riprendere i lavoratori. Installare senza è un reato, e le immagini non possono essere usate. Il consenso scritto dei singoli lavoratori non sostituisce l’accordo o l’autorizzazione. Le immagini legittimamente raccolte possono essere usate anche a fini disciplinari solo se i lavoratori sono stati informati: vedi contestazioni disciplinari.
Cartello e informativa
- Il cartello va messo prima del raggio d’azione delle telecamere, ben visibile anche di notte se l’impianto è attivo.
- Deve indicare titolare del trattamento, finalità, tempi di conservazione o dove leggerli, e come esercitare i diritti; può rimandare all’informativa completa con un QR code o un link.
- L’informativa completa va resa disponibile, per esempio sul sito o in cassa: vedi GDPR e informative.
Inquadrature, conservazione e accesso
- Inquadrature: solo ciò che serve. Niente strada pubblica, salvo lo stretto indispensabile vicino agli accessi, niente proprietà dei vicini.
- Audio: di regola non va registrato.
- Conservazione: il Garante indica pochi giorni; tempi più lunghi vanno motivati, per esempio con chiusure prolungate o rischi specifici. Le immagini si cancellano in automatico.
- Accesso: solo persone autorizzate per iscritto, con credenziali personali; il fornitore che gestisce l’impianto va nominato responsabile del trattamento: vedi nomine e registri.
- Accesso da telefono: app e videoregistratore protetti con password robuste e aggiornati; molte violazioni nascono da telecamere esposte su internet con credenziali di fabbrica.
- Furto o richiesta della polizia: le immagini utili si conservano oltre il termine e si consegnano alle autorità.
Condominio e casa privata
In condominio le telecamere sulle parti comuni le decide l’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio; vanno messi i cartelli e stabilite regole su chi accede alle registrazioni. Vedi condominio. Il singolo condomino può installare una telecamera per la propria porta o il proprio box, ma inquadrando solo lo spazio di sua esclusiva pertinenza. Lo stesso vale per le case: puntare la telecamera sul giardino del vicino o sulla strada espone a contestazioni e a responsabilità. Anche i videocitofoni e le telecamere con campanello vanno orientati con attenzione.
Se sei tu a essere ripreso
Chi viene ripreso può chiedere al titolare di accedere alle immagini che lo riguardano, entro i tempi di conservazione, e di sapere chi le vede e per quanto restano. Se una telecamera di un vicino, di un negozio o del datore di lavoro sembra irregolare, il primo passo è una richiesta scritta al titolare; se non risponde entro un mese o la risposta non basta, si può presentare reclamo al Garante. Il lavoratore può rivolgersi anche all’Ispettorato. Per una diffida formale vedi lettere e PEC.
Cosa fa il consulente su Intervento
Descrivi il luogo, quante telecamere, cosa inquadrano, se ci sono dipendenti e per quanto tempo registri; allega se puoi una pianta o le foto delle inquadrature. L’orientamento gratuito ti dice cosa sembra mancare. Con l’Esperto un consulente privacy verificato ti risponde per iscritto entro 4 ore: adempimenti, cartelli, tempi di conservazione e se serve l’autorizzazione. Con il livello Soluzione prepara la domanda all’Ispettorato e l’informativa, su preventivo.
Questa guida descrive le regole generali in vigore al 20 ottobre 2026. Ogni impianto è diverso: per una valutazione servono posizione e inquadrature delle telecamere.